
Chi siamo
La Rari Nantes Trieste è una società di NUOTO, NUOTO PER SALVAMENTO E TRIATHLON.
Organizziamo corsi di scuola nuoto per bambini dai 3 anni per arrivare fino ai master.
Nata nel 1976 come sezione nuoto del Circolo Lavoratori del Porto (CLP), la nostra realtà si distingue per l'attenzione alla persona, un numero contenuto di atleti e la professionalità del personale.
Organizziamo conferenze, ritiri e seguiamo i nostri ragazzi del settore agonistico anche dal punto di vista della preparazione atletica con tecnici qualificati.
Da anni collaboriamo con Francesco Confalonieri, nutrizionista e metodologo di Milano, che segue i migliori atleti in Italia sia dal punto di vista dell'alimentazione, sia dell'integrazione prima durante e dopo l' allenamento.
Nonostante la nostra sia una piccola realtà, negli anni abbiamo sempre portato i nostri atleti a competere a livello nazionale nella categoria di appartenenza.
Il nostro obiettivo è dare a tutti la possibilità di praticare il nuoto in un ambiente sano e stimolante, condividendo la nostra passione per questo meraviglioso sport con i nostri iscritti.
Cerchiamo di farli sentire parte di una FAMIGLIA.
Organigramma
PRESIDENTE Eva Cecchetto - allenatrice di nuoto
VICE PRESIDENTE Francesca Crevatin - allenatrice capo di nuoto
SEGRETARIA Sabrina Zinnanti - aiuto allenatrice di nuoto e coordinatrice di scuola nuoto
CONSIGLIERE Igor Giacomini - direttore sportivo e presidente dal 1976 al 2024
CONSIGLIERE Quirino Martinisi - istruttore di Triathlon
I nostri valori
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO SAFEGUARDING
della Società: SSD RARI NANTES TRIESTE A R L
Redatto ed applicato ai sensi e per gli effetti del:
“Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati” e alle “Linee Guida per l’adeguamento alle politiche di Safeguarding” emanati dall’Organismo Sportivo di affiliazione FIN
Approvato da CONSIGLIO DIRETTIVO
Data 05/09/2024
Legale Rappresentante EVA CECCHETTO
Sommario
PREMESSA 3
FINALITÀ 3
CAMPO DI APPLICAZIONE 4
CONDOTTE RILEVANTI 4
PRINCIPI 5
TUTELA DEI MINORI 6
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI 6
DOVERE DI SEGNALAZIONE 8
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI 9
DIFFUSIONE E ATTUAZIONE 13
NORME FINALI 14
PREMESSA
L’articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39, rubricato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport” ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla società o associazione sportiva SSD RARI NANTES TRIESTE A RL (di seguito anche l’”Associazione” o la “Società”), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’Organismo Sportivo di affiliazione FIN.
FINALITÀ
Il presente “Modello organizzativo e di Controllo” (di seguito anche il “Modello”) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età nell’ambito della società o associazione sportiva SSD RARI NANTES TRIESTE A RL.
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente “Modello” costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i “Destinatari”, come nel proseguo individuati, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
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la promozione dei diritti di cui sopra;
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la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
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la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
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l’individuazione e l’attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer dell’Organismo Sportivo di affiliazione FIN, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
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la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
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l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
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la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dall’Organismo Sportivo di affiliazione FIN nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
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il coinvolgimento proattivo di tutti coloro sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
CAMPO DI APPLICAZIONE
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono (anche i “Destinatari”):
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i Tesserati della Società;
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tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro (a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati) o volontariato con la Società;
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tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
CONDOTTE RILEVANTI
Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
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per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
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per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
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per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
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per “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
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per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
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per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
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per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
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per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
PRINCIPI
La Società condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo una politica “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genera, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo.
Tutti i “Destinatari” sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
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assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
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riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
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prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
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segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
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confrontarsi con il “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” della Società (di seguito anche “Responsabile Safeguarding”) ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
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far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
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programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
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ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
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prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
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spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- favorire la rappresentanza parietaria di genere, nel rispetto della normativa appicabile
TUTELA DEI MINORI
La Società, quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta ad acquisire preventivamente copia del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente.
È ostativo all’instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con la Società la presenza di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.
Tutti i “Destinatari”, così come sopra individuati, devono visionare e sottoscrivere l’impegno al rispetto del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta”.
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione dalla Società durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati. È garantita l’assistenza psicologia o psico-terapeutica nei confronti del tesserato, specialmente se minore, che sia stato vittima di una delle “condotte rilevanti”, così come sopra individuate e descritte.
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” e lo comunica all’Organismo Sportivo FIN all’atto di affiliazione e riaffiliazione.
Il “Responsabile Safeguarding” deve essere nominato nell’ambito della Società tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
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essere in possesso della cittadinanza italiana;
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non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
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non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
La nomina del “Responsabile Safeguarding” è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità della Società, del nominativo e dei contatti) e inserita secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell’Organismo Sportivo di affiliazione.
Il “Responsabile Safeguarding” dura in carica 1 anno (secondo quanto previsto dall’Organismo Sportivo di affiliazione) e può essere riconfermato.
In caso di cessazione del ruolo di “Responsabile Safeguarding”, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo “Responsabile Safeguarding”, secondo le procedure previste dalla regolamentazione dell’Organismo Sportivo di affiliazione.
La nomina del “Responsabile Safeguarding” può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto della Società. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al “Safeguarding Officer” dell’Organismo Sportivo di affiliazione. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
Il “Responsabile Safeguarding” è tenuto a:
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vigilare sulla corretta applicazione del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” dell’Organismo Sportivo di affiliazione FIN nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dallo stesso; adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
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segnalare al “Safeguarding Officer” eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione odocumentazione richiesta;
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rispettare gli obblighi di riservatezza;
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formulareall’organoprepostolepropostediaggiornamentodel“Modello”edel“CodiceEticoe di Condotta”, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
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valutare annualmente le misure del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dalla Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
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partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’Organismo Sportivo di affiliazione.
DOVERE DI SEGNALAZIONE
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al “Responsabile Safeguarding”. La Società garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell’identità del segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all’atto della stessa o successivamente raccolta o elaborate.
Il “segnalante” può far pervenite la propria segnalazione:
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tramite e-mail all’indirizzo istituito e gestito dal “Responsabile Safeguarding”: segnalazioni@asdsafeguarding.com
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tramite posta facendo pervenire una busta con la dicitura “RISERVATA/PERSONALE”: al “Responsabile Safeguarding” di società o associazione sportiva SSD RARI NANTES TRIESTE A RL Riservata /Personale al Responsabile Safeguarding di SSD RARI NANTES TRIESTE A RL Passeggio S. Andre 8 34123 Trieste. All’interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, entrambe sigillate:
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la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare;
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la seconda busta con la segnalazione.
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oralmente, contattando direttamente il “Responsabile Safeguarding” al numero condiviso e pubblicato dalla Società.
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Chiunque dovesse sospettare comportamenti rilevanti in violazione delle disposizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” può confrontarsi direttamente con il “Responsabile Safeguarding” della Società.
Qualsiasi segnalazione sarà affrontata con la massima serietà e urgenza. Durante l’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, potranno essere adottate eventuali misure di protezione del minore ove il “Responsabile Safeguarding” valuti la ricorrenza del rischio di prosecuzione o reiterazione della violazione oggetto di segnalazione e potranno essere adottate eventuali misure di protezione da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
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presentato una denuncia o una segnalazione;
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manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
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assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
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reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
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intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
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In particolare, sono vietati e sono sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, la segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. Pertanto, è vietato: il ricorso ad espressioni ingiuriose;
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l’invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
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l’invio di segnalazioni di natura discriminatoria;
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l’invio di segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.
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Le parti coinvolte nella segnalazione saranno informate delle conclusioni dell’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione (fatta salva la garanzia dell’anonimato dell’eventuale vittima o segnalante, laddove prevista per legge) e delle conseguenti azioni intraprese.
Nel caso in cui la situazione oggetto della segnalazione configuri un reato, si procederà d’intesa con i genitori del minore ai quali spettano primariamente le iniziative a tutela in ambito giudiziario, a porre in essere e supportare ogni iniziativa volta alla tutela e protezione della vittima minorenne, nonché - ove non già direttamente attivate dalla famiglia del minore – anche a promuovere eventuali segnalazioni o denunce alle autorità competenti. In ogni caso in cui sarà richiesto, la Società collaborerà pienamente con queste ultime.
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI
Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, la Società può irrogare sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto e a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella Società.
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente "Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
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richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
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ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
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multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione: incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:
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l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “Responsabile Safeguarding”;
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l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico e di Condotta”;
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la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
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sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15: incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
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provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso: incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il ,la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “ResponsabileSafeguarding” e il “SafeguardingOfficer”in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
I comportamenti tenuti dai volontari in violazione delle disposizioni del presente "Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: -
richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
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ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:
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l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “Responsabile Safeguarding”;
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l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico e di Condotta”;
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la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
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rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso: incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “Responsabile Safeguarding” e il “Safeguarding Officer” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
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I comportamenti tenuti dai tesserati presso la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei tesserati presso la Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
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richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il tesserato presso la Società che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
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ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:
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l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “Responsabile Safeguarding”;
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l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico e di Condotta”;
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laviolazionedellemisureadottatedallaSocietàvolteagarantirelatuteladell’identitàdel segnalante;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
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espulsione dalla Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell’espulsione dalla Società il tesserato presso la Società che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “Responsabile Safeguarding” e il “Safeguarding Officer” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
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I comportamenti tenuti da coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
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richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta”, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
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ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la
Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” con comportamenti quali:
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l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “Responsabile Safeguarding”;
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l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico e di Condotta”;
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la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
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allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
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interruzione del rapporto con la Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell’interruzione del rapporto con la Società il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “Responsabile Safeguarding” e il “Safeguarding Officer” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
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DIFFUSIONE E ATTUAZIONE
La Società, anche avvalendosi del supporto del “Responsabile Safeguarding”, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” tra i “Destinatari”, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e all’acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele.
La Società pianifica e organizza programmi di formazione volti a far conoscere i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate, dalla Società stessa e dall’Organismo Sportivo di affiliazione, anche in conformità a quanto indicato ne i “Princ pi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.
Il presente “Modello” è pubblicato sul sito internet della Società, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
NORME FINALI
Il presente “Modello” è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell’Organismo Sportivo di affiliazione FIN.
Eventuali proposte di modifiche al presente “Modello” dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della Società.
PerquantononesplicitamenteprevistosirimandaaquantoprescrittodalloStatutodell’Organismo Sportivo di affiliazione FIN, dal “Codice Etico e di Condotta”, da tutta la normativa interna approvata dal Consiglio dell’Organismo Sportivo di affiliazione,inclusiil“Regolamentoperlaprevenzioneeilcontrastoadabusi,violenzeediscriminazionisui tesserati”, dal “Codice di Comportamento sportivo” approvato dal CONI.
Il presente “Modello”, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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